Cosa dice (davvero) la norma, dove nasce la stortura e perché l’Avviso comune del 26 maggio non può essere ignorato
La riforma della previdenza complementare contenuta nella Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) viene comunemente presentata come un ampliamento della libertà di scelta del lavoratore. È una lettura fondata, ma incompleta. Uno dei punti qualificanti della nuova disposizione – la portabilità del contributo datoriale – merita di essere analizzato con precisione, perché è proprio lì che si annida una stortura destinata a produrre effetti concreti già a partire dal secondo anno di adesione.
Da dove nasce il contributo datoriale
Il contributo del datore di lavoro non è un automatismo: è una posta che nasce dalla contrattazione collettiva. Lo dice l’art. 8, c. 1, del D.lgs. 252/2005, secondo cui il finanziamento delle forme pensionistiche complementari può avvenire mediante contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro o del committente e attraverso il conferimento del TFR maturando[1]. È il successivo comma 2 a precisare che, per i lavoratori che aderiscono su base collettiva, le modalità e la misura minima della contribuzione a carico del datore di lavoro possono essere fissate dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali[2].
In altre parole: senza un accordo a monte — nazionale, territoriale o aziendale — il contributo datoriale semplicemente non è dovuto. È questa la chiave per leggere tutta la disciplina, compresa la modifica del 2026.
Cosa cambia con la L. 199/2025
Nella versione previgente, l’art. 14, c. 6, del D.lgs. 252/2005 stabiliva che, in caso di trasferimento della posizione individuale, il lavoratore avesse diritto al versamento alla forma prescelta del TFR maturando e dell’eventuale contributo a carico del datore di lavoro «nei limiti e secondo le modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali»[3]. La Legge di Bilancio 2026, all’art. 1, comma 201, lett. c), sopprime proprio quell’inciso finale[4]. Il contributo datoriale, in sede di trasferimento, viene così sganciato dal vincolo della contrattazione collettiva e collegato alla posizione previdenziale del singolo lavoratore. Resta fermo il requisito temporale: il trasferimento è esercitabile decorsi due anni di partecipazione alla forma pensionistica. Va segnalata anche la decorrenza, che non coincide con il resto della riforma: per effetto della legge di conversione del Decreto PNRR, la sola disposizione sulla portabilità del contributo datoriale decorre dal 31 ottobre 2026, e non dal 1° luglio[5].
Per cogliere la portata della modifica è opportuno ricordare cosa disponesse quella clausola. Nel regime previgente, in caso di trasferimento da un fondo di settore (chiuso) a un fondo aperto, il lavoratore perdeva il diritto al contributo datoriale; nel passaggio tra due fondi di settore, invece, la sorte del contributo era rimessa agli accordi collettivi. La riforma supera entrambe le ipotesi: il contributo segue il lavoratore, qualunque sia la forma di destinazione.
Va però chiarito un equivoco diffuso: la portabilità non consente a chi scelga fin dall’inizio un fondo aperto o un PIP (Piano Individuale Pensionistico) di pretendere il contributo datoriale. Il meccanismo presuppone obbligatoriamente un, contradditorio se si sposano le ragioni del legislatore, doppio passaggio[6]. Il lavoratore deve prima attivare il contributo aderendo al fondo negoziale previsto dal proprio contratto collettivo; solo decorsi i due anni può trasferire la posizione verso una forma di mercato, portando con sé il diritto al contributo, che il datore di lavoro continuerà a versare come se il suo dipendente fosse rimasto nel fondo d’origine, anche se sul punto la contrattazione collettiva, fonte originaria necessaria di quel contributo, è silente. È un dettaglio tutt’altro che secondario: la portabilità non scardina il punto di accesso contrattuale, ma vi si innesta: proprio per questo l’asimmetria a senso unico verso i fondi aperti e i PIP risulta ancora più netta.
La stortura: tra portabilità e concorrenza
Qui si trova il nodo che legislatore e parti sociali non stanno riuscendo a sciogliere. La nuova portabilità funziona in una sola direzione: verso le forme di mercato. Il lavoratore può uscire dal fondo negoziale verso un fondo aperto o un PIP con il contributo datoriale al seguito, ma non può fare il percorso inverso, né può scegliere un fondo chiuso diverso dal proprio.
La ragione è strutturale e non dipende dalla riforma: i fondi negoziali sono per definizione «chiusi», cioè accessibili soltanto a chi rientra nel perimetro contrattuale che li ha istituiti. Un lavoratore del commercio (Fon.Te.) non può iscriversi a Cometa (fondo dei metalmeccanici) e dunque non può trasferirvi alcunché, contributo datoriale compreso. I fondi aperti e i PIP, al contrario, sono accessibili a chiunque.
Ne risulta un’asimmetria evidente: le forme di mercato possono raccogliere posizioni provenienti da qualunque settore, con il contributo datoriale incorporato; le forme negoziali restano confinate al loro bacino. Non si crea una concorrenza ad armi pari tra le due famiglie di fondi, ma una corsia preferenziale verso il mercato.
Questa asimmetria, però, ha un rovescio che probabilmente spiega l’origine della riforma o, quantomeno, una delle ragioni che è stata portata dagli operatori privati per rinfacciare al legislatore una situazione di anti-concorrenzialità: il nuovo meccanismo di adesione automatica convoglia il conferimento tacito sempre verso il fondo contrattuale, mai verso una forma di mercato[7]. Un vantaggio competitivo strutturale a favore dei fondi negoziali, destinato ad alimentarne i numeri in misura rilevante. Beninteso: un vantaggio logico perché orientato verso forme previdenziali (è questo il fine ultimo della legge, promuovere il secondo pilastro) senza finalità di profitto, meno costose (e quindi più vantaggiose, anche in prospettiva, per il lavoratore) e governate pariteticamente dai rappresentanti delle imprese e dei lavoratori, non da soggetti terzi. Ad ogni modo, nella prospettiva appena proposta, la portabilità del contributo datoriale può essere letta come il contrappeso pensato per riequilibrare la concorrenza tra i due mondi: a fronte dei grandi flussi che il silenzio-assenso indirizza ai fondi di categoria, il legislatore riconosce alle forme aperte la possibilità di intercettare, a valle, le posizioni di chi sceglie di trasferirsi.
Le due asimmetrie, di segno opposto, però solo apparentemente si compensano, perché la forzatura operata verso un trasferimento economico di natura contrattuale che viene successivamente imposto fuori dalle regole originarie della pattuizione è un inedito che indebolisce non poco la contrattazione collettiva.
L’effetto possibile sul secondo anno e l’alfabetizzazione previdenziale
L’asimmetria non è solo teorica. Allo scattare del secondo anno di adesione — il momento in cui la portabilità diventa esercitabile — è ragionevole attendersi una pressione commerciale di banche e compagnie assicurative sui lavoratori, interessate a captare posizioni che fino a ieri restavano stabilmente ancorate ai fondi di categoria.
Va però aggiunto un elemento di realismo, che ridimensiona in parte l’allarme: il dato normativo dei due anni non coincide con la convenienza effettiva del trasferimento. I dati COVIP indicano da tempo che i fondi negoziali presentano costi sensibilmente inferiori a quelli delle forme di mercato[8], e che il differenziale di costo incide in misura rilevante sul montante finale nel lungo periodo. Per molti lavoratori, dunque, il momento razionale di un’eventuale uscita — se mai opportuna — si colloca ben oltre la semplice maturazione del biennio. La leva normativa apre la porta, ma non rende automaticamente conveniente attraversarla.
Ci sarà però qualcuno (in primis il sindacato) in grado di spiegare efficacemente il “gioco” delle convenienze e degli svantaggi? Ben si capisce perchè i temi dell’alfabetizzazione previdenziale e della scelta informata diventino dirimenti, perché i lavoratori e le lavoratrici non siano lasciati in balia dei messaggi pubblicitari su una materia nella quale non tutte le scelte sono uguali.
L’Avviso comune del 26 maggio e un dubbio di legittimità
A completare il quadro, invero piuttosto complesso, è intervenuto, il 26 maggio 2026, un Avviso comune sottoscritto congiuntamente dalle maggiori organizzazioni datoriali e da CGIL, CISL e UIL[9]. Un fronte ampio e trasversale, che è già di per sé un segnale del peso politico della posta in gioco.
Le parti sociali rivendicano l’«inscindibile nesso» tra contributo datoriale e adesione alla forma pensionistica di natura contrattuale, sostenendo che la ratio del combinato disposto degli artt. 8, cc. 1 e 2, e 14, c. 6, del D.lgs. 252/2005 — anche nella versione novellata — sia di legare la destinazione del contributo datoriale, in caso di trasferimento, ai soli fondi negoziali[10]. Coerentemente, l’Allegato 1 all’Avviso propone alle categorie firmatarie una clausola-tipo da inserire nei CCNL, secondo cui l’obbligo contributivo è assunto dal datore «solo ed esclusivamente» nei confronti dei lavoratori iscritti al fondo contrattuale e finché permane tale iscrizione, con la conseguenza che «nessun contributo è dovuto dal datore di lavoro nel caso in cui il lavoratore decida di aderire a una forma pensionistica diversa da quella contrattuale di riferimento»[11].
È qui che si apre una questione di legittimità tutt’altro che secondaria. La portabilità del contributo datoriale, dopo i due anni e verso qualsiasi forma, è oggi prevista da una norma di legge, frutto della soppressione espressa dell’inciso che subordinava quel diritto ai limiti e alle modalità della contrattazione collettiva. La domanda, allora, è: possono le parti sociali, per via contrattuale, neutralizzare un effetto che il legislatore ha deliberatamente introdotto?
Il dubbio è fondato. Una clausola di CCNL che escluda in radice il versamento del contributo a una forma diversa da quella negoziale rischia di porsi in contrasto con la norma di rango primario, riproponendo per via pattizia proprio quel vincolo che la legge ha rimosso. Va detto, per equilibrio, che le parti sociali difficilmente ignorano il tema della gerarchia delle fonti: la clausola-tipo, e l’impegno condiviso a inserirla nei contratti, sembrano rispondere soprattutto a una logica di interlocuzione con il legislatore, nell’auspicio — esplicitato nello stesso Avviso — di un ripensamento della disciplina, più che alla sola pretesa di prevalere sul piano strettamente giuridico. La tenuta legale della clausola, in ogni caso, si misurerà nelle sedi competenti, ove la questione dovesse esservi portata. Non è un caso che, sul piano interpretativo, la stessa COVIP — in un risalente, ma significativo, quesito sul trasferimento della posizione individuale — abbia letto l’art. 14, c. 6, nel senso di consentire il trasferimento verso qualsiasi forma cui l’aderente possa accedere, in coerenza con i criteri della riforma orientati a valorizzare la libertà di scelta[12]. Resta poi sullo sfondo il principio per cui il contratto collettivo opera, di regola, nei limiti della sua efficacia soggettiva e non può derogare in peius a un diritto attribuito dalla legge.
Va riconosciuto, per onestà del confronto, che la posizione delle parti sociali non è certo priva di argomenti, indipendentemente dalla tenuta giuridica dell’Accordo: il contributo datoriale nasce come tassello di un equilibrio negoziale complessivo e i dati pubblici su costi e rendimenti dei fondi negoziali offrono ragioni serie per difenderne la centralità.
Verrebbe da chiedersi se non sia possibile immaginare un simile intervento sul secondo livello contrattuale (seppure con tutt’altri numeri, essendo solo parzialmente diffusa la contrattazione decentrata): l’obbligo di contribuzione datoriale potrebbe essere l’esito di uno scambio in azienda o territoriale, che supererebbe così la portabilità definita legislativamente e riferita alle pattuizioni di contrattazione nazionale. È quel che già accade con il c.d. contributo-incentivo per la conversione del premio di risultato in welfare aziendale, che potrebbe essere potenziato quando rivolto verso la previdenza complementare (soluzione già adottata in alcune grandi aziende del settore moda).
Una questione aperta
Il punto, in conclusione, eccede la tecnica giuslavoristica e tocca l’assetto del secondo pilastro. La riforma del 2026 segna uno spostamento del baricentro: da un modello a trazione collettivo-contrattuale, nel quale il contributo datoriale era saldamente ancorato al fondo di categoria, verso un modello che concede maggiore mobilità individuale, si ancora al singolo lavoratore e apre spazi alle forme di mercato. L’Avviso comune del 26 maggio è la reazione, compatta, di chi il primo modello lo ha costruito e intende difenderlo.
Quale dei due baricentri serva meglio l’interesse dei lavoratori — adeguatezza delle prestazioni, contenimento dei costi, libertà effettiva di scelta — è precisamente la domanda che resta aperta, e che non si presta a risposte di parte. La stortura, però, esiste ed è strutturale: la portabilità a senso unico non mette i fondi sullo stesso piano, e la clausola-tipo dell’Allegato 1 prova a correggerla muovendosi su un terreno di dubbia compatibilità con la norma primaria. Se e quando un intervento del legislatore sarà necessario per ricomporre la coerenza del sistema — riequilibrando la concorrenza tra le forme oppure chiarendo i confini dell’autonomia contrattuale — è valutazione che spetterà alle istituzioni e alle parti sociali, nel confronto strutturato che lo stesso Avviso comune auspica. Quel che è certo è che il nodo non potrà restare a lungo irrisolto.
Quadro di sintesi della novità 2026
| Voce | Contenuto |
| Norma di riferimento | Art. 14, c. 6, D.Lgs. 252/2005, come modificato dall’art. 1, c. 201, lett. c), L. 199/2025. |
| Modifica testuale | Soppressione delle parole «nei limiti e secondo le modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali» nell’ultimo periodo del comma 6. |
| Origine del contributo | Nasce dalla contrattazione collettiva (art. 8, cc. 1 e 2): senza accordo a monte non è dovuto. |
| Cosa cambia | Decorsi due anni, il lavoratore trasferisce la posizione portandosi dietro il contributo datoriale anche verso fondi aperti o PIP, non più solo verso fondi negoziali. |
| Requisito temporale | Termine minimo di 2 anni di partecipazione alla forma pensionistica. |
| Decorrenza | 31 ottobre 2026 (differita dall’art. 29, c. 11-bis, DL 19/2026 conv. L. 50/2026); le altre disposizioni dal 1° luglio 2026. |
| La stortura | Portabilità a senso unico: solo verso forme di mercato (aperti/PIP). I fondi chiusi restano vincolati al perimetro del CCNL e non sono accessibili da altri settori. |
| Effetto atteso | Pressione commerciale di banche e assicurazioni allo scattare del secondo anno, nonostante la convenienza effettiva dei fondi contrattuali, dati i minori costi (necessità di alfabetizzazione previdenziale). |
| Avviso comune 26/05/2026 | Le parti sociali rivendicano l’inscindibile nesso tra contributo datoriale e fondo contrattuale; l’Allegato 1 propone una clausola-tipo (di natura più che altro “politica”) che esclude il versamento a forme diverse. |
| Questione aperta | Spostamento del baricentro dal modello collettivo-contrattuale verso una previdenza più individualizzata; eventuale intervento del legislatore rimesso a istituzioni e parti sociali. |
[1]Art. 8, c. 1, D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252: «Il finanziamento delle forme pensionistiche complementari può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro o del committente e attraverso il conferimento del TFR maturando».
[2]Art. 8, c. 2, D.Lgs. n. 252/2005: per i lavoratori dipendenti che aderiscono su base collettiva ai fondi di cui all’art. 3, c. 1, lett. da a) a g), e all’art. 12, «le modalità e la misura minima della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore stesso possono essere fissati dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali».
[3]Art. 14, c. 6, ultimo periodo, D.Lgs. n. 252/2005, testo previgente: «In caso di esercizio della predetta facoltà di trasferimento della posizione individuale, il lavoratore ha diritto al versamento alla forma pensionistica da lui prescelta del TFR maturando e dell’eventuale contributo a carico del datore di lavoro nei limiti e secondo le modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali».
[4]L. 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), art. 1, comma 201 (G.U., Serie generale, n. 301 del 30 dicembre 2025, Suppl. ord. n. 42/L). Il comma 201 dispone: «Al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni: […] c) all’articolo 14, comma 6, ultimo periodo, le parole: “nei limiti e secondo le modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali” sono soppresse». È l’intervento che svincola il contributo datoriale, in sede di trasferimento, dalla contrattazione collettiva.
[5]Art. 29, c. 11-bis, D.L. 19/2026 (Decreto PNRR), conv. con modif. dalla L. 20 aprile 2026, n. 50 (in vigore dal 21 aprile 2026), che — sostituendo il comma 202 dell’art. 1 della L. 199/2025 — ha differito al 31 ottobre 2026 l’entrata in vigore della sola disposizione di cui alla lett. c (portabilità del contributo datoriale, art. 14, c. 6, D.Lgs. n. 252/2005); entro la medesima data la COVIP adegua le proprie istruzioni operative. Le restanti disposizioni in materia di previdenza complementare decorrono dal 1° luglio 2026.
[6]Il punto è pacifico tra i primi commentatori: la portabilità non attribuisce il contributo datoriale a chi scelga ab initio una forma di mercato, ma presuppone la previa adesione al fondo negoziale di categoria e la maturazione del biennio; effettuato il trasferimento, il datore prosegue il versamento del contributo verso la forma prescelta come se il lavoratore fosse rimasto nel fondo d’origine.
[7]L’adesione automatica per i neoassunti (art. 1, c. 204, L. 199/2025, in vigore dal 1° luglio 2026) convoglia il conferimento tacito esclusivamente verso la forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o dai contratti collettivi, e — in mancanza — verso la forma residuale (oggi il Fondo Cometa), non verso fondi aperti o PIP.
[8]Avviso comune, 26 maggio 2026, § 2: secondo i dati COVIP ivi richiamati, su un orizzonte di 35 anni l’Indicatore Sintetico di Costo (ISC) medio è pari allo 0,36% per i fondi negoziali, all’1,23% per i fondi aperti e all’1,82% per i PIP; un differenziale di costo che, nel lungo periodo, può ridurre in misura significativa il capitale individuale accumulato.
[9]Avviso comune del 26 maggio 2026 in materia di previdenza complementare, sottoscritto da Confindustria, Confcommercio, Confartigianato, CNA, Casartigiani, Confapi, Confcooperative, Legacoop, AGCI, Confservizi, Confesercenti, CGIL, CISL e UIL.
[10]Avviso comune, 26 maggio 2026, § 3 «Scenario di contesto»: le Parti ritengono che «la ratio del combinato disposto dell’art. 8, commi 1 e 2 e dell’art. 14 comma 6 del D.lgs. n. 252/2005, anche nella versione novellata, unitamente al principio dell’efficacia soggettiva dei contratti collettivi, sia di legare la destinazione del contributo del datore di lavoro, in fase di trasferimento, ai soli fondi pensione di natura negoziale».
[11]Avviso comune, 26 maggio 2026, Allegato 1, clausola-tipo «Contribuzione»: «L’obbligo contributivo è assunto dai datori di lavoro solo ed esclusivamente nei confronti dei lavoratori iscritti al Fondo […] e finché permane l’iscrizione allo stesso. Di conseguenza, nessun contributo è dovuto dal datore di lavoro nel caso in cui il lavoratore decida di aderire ad una forma pensionistica diversa da quella contrattuale di riferimento».
[12]COVIP, Risposta a quesito in materia di trasferimento della posizione individuale (in covip.it, sez. Normativa › Fondi pensione › Quesiti), secondo cui «l’art. 14, comma 6 del decreto n. 252/2005 consente il trasferimento volontario della posizione verso una qualsiasi forma pensionistica complementare, individuale o collettiva, alla quale l’aderente possa aderire, a prescindere dalla natura della forma di provenienza e di quella di destinazione», in coerenza con i criteri della riforma «tesi a valorizzare la facoltà di scelta della forma cui accedere sia in fase di adesione che di trasferimento». Va peraltro precisato che, in altra risposta a quesito, la COVIP ha chiarito che tale libera circolazione opera all’interno del sistema delineato dal d.lgs. n. 252/2005 e non al di fuori di esso.