Sebbene con la Legge 15 maggio 2025, n. 76 il legislatore, sulla base dell’essenziale apporto fornito dalla CISL – il cui valore è stato accresciuto dal coinvolgimento dialettico delle altre parti sociali –, abbia recepito e accettato la sfida della partecipazione, quest’ultima, benché appaia allo stato parecchio innovativa e quasi dirompente rispetto al più classico modello conflittuale, è prodromica a garantire l’agognata ed ormai quasi insperata attuazione del dettato costituzionale.
Le istanze partecipative, intese come un insieme di modelli, aventi diversa natura ed intensità, tendenti ad avvicinare le parti astrattamente in conflitto per garantire ad entrambe una maggiore e migliore tutela, sono difatti radicate entro la disposizione di cui all’articolo 46 Cost., ove si prevede che la Repubblica, ai fini “della elevazione economica e sociale del lavoro” e pur “in armonia con le esigenze della produzione”, riconosce “il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende”.
Al netto del buon avanzare della contrattazione aziendale in materia partecipativa – come dimostrato, peraltro, dal fatto che alcune pratiche di partecipazione siano già state insignite del c.d. Bollino CNEL –, appare opportuno effettuare un passo indietro per comprendere, attraverso un’attenta analisi dei lavori dell’Assemblea costituente, l’effettiva portata del principio di cui all’articolo 46 Cost., assunto che il medesimo, nella sua formulazione definitiva e ad oggi ancora attuale, si inserisce entro il novero delle disposizioni atte ad esprimere la c.d. anima lavoristica della Costituzione, pur effettuando un rilevantissimo e sapiente bilanciamento con le esigenze della produzione. Si tratta, in altri termini, di un principio capace di elevare la figura del lavoratore tramite un più vivace e attento coinvolgimento – talvolta, di natura latamente decisionale – in seno alle attività aziendali, purché con modalità tali da non pregiudicare, in radice, l’organizzazione e l’autonomia d’impresa.
Volgendo l’attenzione ai lavori dell’Assemblea costituente in merito alla formulazione dell’articolo 46 Cost., ivi si intravidero le prime e centrali questioni attinenti al rapporto tra la posizione e gli interessi dei lavoratori – ossia coloro che prestano la propria opera in cambio di un corrispettivo – e quella degli imprenditori. In particolare, se per alcuni l’affermazione di una “economia capitalistica liberale pura”[1] avrebbe potuto pregiudicare i diritti dei lavoratori così come prescritti dalle disposizioni costituzionali di cui alla Parte I, Titolo III – con il relativo rischio di degenerazione verso pratiche di sfruttamento ad opera dei prestatori di lavoro –, alcuni altri, muovendo da una prospettiva più aperta e innovativa rispetto alla classica dialettica conflittuale, impostarono la questione verso la ricerca di un “armonizzatore preventivo di questi squilibri”. [2]
I lavori dell’Assemblea costituente testimoniano un particolare legame tra le istanze che miravano a tutelare la libertà di iniziativa economica – infine culminate in seno all’articolo 41 – e quelle relative alla partecipazione dei lavoratori alla gestione dell’impresa. In ispecie, alcuni vedevano nella partecipazione, declinata come modello istitutivo di informati sistemi di controllo, un limite ad eventuali dinamiche distorsive attuabili dall’imprenditore; altri, invece, prospettando una partecipazione di natura più marcatamente economica, intravedevano un importante incentivo rivolto al lavoratore affinché questi potesse fare propria la causa aziendale, così migliorando, di riflesso, la sua “condizione morale, sociale ed anche economica”.[3] Tali dinamiche erano tuttavia capaci di creare ulteriori conflitti, onde la necessità di “conciliare la duplice esigenza dell’aspirazione della classe lavoratrice a partecipare alla vita interna dell’impresa, con quella dell’unità direttiva da parte dell’imprenditore”, e ciò sarebbe stato possibile tramite il conferimento al lavoratore di una “funzione di consulenza tecnica piuttosto che di deliberazione vincolante”.[4]
Tali rilievi risultano parecchio centrali e attuali, in quanto sono ancor’oggi in linea con le prospettive euro – unitarie sul coinvolgimento dei lavoratori, e segnatamente nella parte in cui si concede assoluta rilevanza alla dinamica consultiva (cfr. l’art. 2 lett. j) della Direttiva 2001/86/CE).
La fecondità dialettica che caratterizzò i lavori della Costituente garantì la possibilità di porre a confronto idee e posizioni non sempre convergenti, e talvolta parecchio distanti tra loro. Ai fini dell’individuazione di uno strumento capace di garantire un controllo democratico sull’attività economica, che fosse al contempo competente, decentrato e tempestivo, Amintore Fanfani, in qualità di membro della Costituente, fece espresso riferimento alla partecipazione dei lavoratori in relazione alla gestione della “vita intima dell’impresa”, e ciò sia tramite l’immissione di un numero sufficiente di lavoratori in seno al consiglio di amministrazione, sia attraverso la partecipazione dei dipendenti agli utili d’impresa, condividendo con l’Assemblea una visione parecchio innovativa. Secondo Fanfani, infatti, l’inserimento dei lavoratori nell’ambito degli organi di governance aziendale avrebbe potuto garantire un controllo tecnico – economico e, in senso più in generale, un coinvolgimento del loro punto di vista rispetto alla strategia imprenditoriale; diversamente, la partecipazione agli utili avrebbe permesso, tramite la prospettazione di un “reddito supernormale”, l’incentivazione di un vivo interesse del lavoratore rispetto al risultato reddituale dell’attività di impresa, così avvicinando i rispettivi interessi anche in punto economico. Tuttavia, pur riconoscendo la bontà di tali strumenti, Fanfani confermava la sua visione quasi avanguardista sottolineando il fatto che, al fine di garantire il funzionamento di tali modelli, sarebbe stato necessario stimolare l’instaurazione di un legame relazionale chiaro e trasparente tra la base dei lavoratori e la direzione d’impresa, così anticipando quel principio del dialogo sociale che oggi ispira molti provvedimenti dell’Unione Europea sul tema della tutela del lavoro e del suo bilanciamento con la libertà d’impresa, nonché, tra le altre, la “Dichiarazione riguardante gli scopi e gli obbiettivi dell’organizzazione internazionale del lavoro” (1944), adottata dall’Organizzazione internazionale del lavoro (O.I.L.).
La dimostrazione circa la validità di questa impostazione è garantita, ancora una volta, dai lavori dell’Assemblea costituente, in seno ai quali, stante la preoccupazione di alcuni membri circa la definizione delle concrete modalità partecipative, è possibile riscontrare un “accordo generale sul diritto dei lavoratori ad intervenire nella vita delle aziende”,[5] pur nella consapevolezza del fatto che, per giungere agli esiti sperati, sarebbe stato necessario evitare la creazione di una dinamica asimmetrica incapace di sollecitare l’interesse dell’imprenditore.
Ciononostante, per la natura storicamente conflittuale del rapporto tra le parti – che la partecipazione, in linea quantomeno teorica, si propone di superare –, non mancarono posizioni realisticamente scettiche, votate a sollevare delle perplessità in relazione al pericolo di un possibile uso strumentale della partecipazione, la quale, “anziché essere strumento propulsivo e migliorativo della produzione”, veniva prospettata come un insieme di modelli “quasi sempre ragione di inceppo e spesse volte di disordine, specialmente quando i membri che rappresentano i lavoratori lo usano demagogicamente come arma politica per raggiungere finalità che spesso nulla hanno a che vedere col buon andamento della produzione”.[6] Di contro, invece, si palesavano prospettive chiaramente conciliative e favorevoli rispetto alla partecipazione, intesa come uno strumento che avrebbe potuto sviluppare nei lavoratori l’interesse ad associarsi “allo sforzo delle imprese per lavorare in fusione d’intenti, per garantire il maggiore rendimento e il più esatto sviluppo del lavoro”.[7]
All’esito dei dibattimenti e di complesse votazioni, in seno alla Costituente prevalse il riconoscimento delle potenzialità della dinamica partecipativa, la quale avrebbe permesso di trasformare la figura del lavoratore “da cieco strumento di lavoro materiale […] in elemento consapevole del processo della produzione, desideroso di migliorare l’industria nella collaborazione intelligente volenterosa ed assidua colle dirigenze”;[8] diversamente, infatti, si sarebbe rischiato di considerare il fattore lavoro alla stregua delle sole istanze capitalistiche, così negando la sua fondamentale dimensione umana.
A ben vedere, quindi, il disegno attuato dal legislatore con la legge sulla partecipazione è particolarmente coerente con la genesi dell’articolo 46 Cost., assumendosi che la visione avanguardista emersa in seno ai lavori preparatori dell’Assemblea costituente – pur coi necessari bilanciamenti – non proponeva l’avvicinamento delle parti astrattamente in conflitto al solo fine di mutare, in via formale, il paradigma tipico del loro rapporto, ma sosteneva, già molti decenni prima, un notevole cambio di paradigma in merito alla conduzione di tale rapporto al fine di garantire, di fatto, il perseguimento di quel novero di effetti positivi che le parti potrebbero reciprocamente conseguire tramite l’instaurazione di simili pratiche, ossia obiettivi neppure prospettabili muovendo da un’ottica conflittuale.
[1] Così P. Togliatti, membro dell’Assemblea costituente, il 3 ottobre 1946 durante i lavori della prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione.
[2] Così, A. Fanfani, membro dell’Assemblea costituente, il 15 ottobre 1946 durante i lavori della terza Sottocommissione della Commissione per la Costituzione.
[3] G. Togni, in qualità di membro dell’Assemblea costituente, il 4 ottobre 1946 in seno alla terza Sottocommissione per la Costituzione.
[4] F. Dominedò, in qualità di membro dell’Assemblea costituente, il 4 ottobre 1946 in seno alla terza Sottocommissione per la Costituzione. Si tratta, in tutta evidenza, di un concetto del tutto sovrapponibile rispetto alla partecipazione gestionale c.d. debole, che trova il suo attuale omologo nella dinamica consultiva. In questa prospettiva – come peraltro confermato dalle (poche) pratiche partecipative adottate in Italia –, non troverebbe spazio lo strumento della co – gestione.
[5] G. Ghidini, membro dell’Assemblea costituente e Presidente della terza Sottocommissione alla Commissione per la Costituzione.
[6] M. Marina, membro dell’Assemblea costituente il 14 maggio 1947 durante l’esame dell’Assemblea costituente agli emendamenti proposti rispetto al titolo terzo della prima parte della Costituzione).
[7] T. Nobili Oro, membro dell’Assemblea costituente il 14 maggio 1947 durante l’esame dell’Assemblea costituente agli emendamenti proposti rispetto al titolo terzo della prima parte della Costituzione).
[8] T. Nobili Oro, nell’intervento soprariportato.