Già nel lontano 2001 il Libro Bianco per la riforma del mercato del lavoro in Italia, curato dal prof. Marco Biagi, evidenziava come fosse grave la mancanza, nel nostro Paese, di un adeguato sistema informativo che operasse come una “borsa continua del lavoro”.

In quel momento storico, infatti, si stava, tra molte difficoltà, costruendo un Sistema Informativo Lavoro con caratteristiche, almeno in teoria, di unitarietà ed omogeneità, con il compito cruciale di definire gli standard e realizzare una rete unificata tra i vari livelli operativi (nazionale, regionale, provinciale, etc.) coinvolti nella definizione del sistema.

In questi venti anni, è opportuno sottolinearlo, le tecnologie si sono estremamente evolute. Oggi, infatti, svolgiamo innumerevoli attività attraverso app di facile utilizzo. Compriamo cibo, prenotiamo aerei, etc. Cerchiamo, peraltro, anche lavoro su importanti provider del settore come, a titolo esemplificativo, Indeed o su social network dedicati come Linkedin.

Anche le pubbliche amministrazioni, in questo quadro, si sono notevolmente aggiornate ed adeguate. Si pensi, ad esempio, a quanti servizi sono già accessibili direttamente sul nostro cellulare utilizzando lo Spid o la Cie, la carta d’identità elettronica che ha fatto entrare la cartacea nel museo dei ricordi.

Consapevole di questa “transizione” digitale in corso anche il Jobs act renziano del 2015 puntava sull’innovazione “digitale” del mercato del lavoro.

Nei princìpi di delega si scommetteva, infatti, sulla “valorizzazione del sistema informativo per la gestione del mercato del lavoro e il monitoraggio delle prestazioni erogate, anche attraverso l’istituzione del fascicolo elettronico unico”, che avrebbe dovuto contenere tutte le informazioni relative, ad esempio, ai percorsi educativi e formativi, oltreché alle diverse esperienze lavorative, oltre ai periodi di godimento di misure di sostegno al reddito. Vale, a tal fine, ricordare che la nuova normativa inseriva, con maggiore incisività rispetto al passato, il principio di “condizionalità” che lega il godimento dei sussidi alla partecipazione a percorsi di politiche attive che devono essere, quindi, tracciate con maggiore puntualità, così come all’accettazione di eventuali offerte di lavoro “congrue” con il proprio profilo professionale.

La riforma del 2015 puntava, tra l’altro, sull’integrazione dei sistemi informativi con la raccolta sistematica dei dati disponibili nel “collocamento mirato”, nonché delle “buone pratiche” di inclusione lavorativa delle persone con disabilità.

Si scommetteva, poi,  sulla semplificazione amministrativa in materia di lavoro e politiche attive, con l’impiego delle tecnologie informatiche, secondo le regole tecniche in materia di interoperabilità e scambio dei dati, allo scopo di “rafforzare l’azione dei servizi pubblici nella gestione delle politiche attive e favorire la cooperazione con i servizi privati”, anche mediante la previsione di strumenti utile per avere maggiori informazioni relative agli, ancora troppo,  posti di lavoro “vacanti”, ossia disponibili ma ancora senza la persona adatta a coprire la posizione.

Un altro passaggio importante per la definizione di un sistema sempre maggiormente integrato è avvenuto nel 2019, potremmo dire necessariamente, con l’introduzione nel nostro ordinamento di una misura contro la povertà come il Reddito di Cittadinanza (RdC).

Si arriva, quindi, nel 2023, proprio contestualmente all’abolizione del RdC e la definizione delle nuove misure per l’inclusione sociale (il Supporto Formazione Lavoro e l’Assegno di Inclusione), alla nascita del “nuovo” Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (il SIISL).

Questa piattaforma è stata realizzata dall’Inps ed istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, “al fine di consentire l’attivazione dei percorsi personalizzati per i beneficiari dell’Assegno di inclusione e per favorire percorsi autonomi di ricerca di lavoro e rafforzamento delle competenze da parte dei beneficiari, nonché per finalità di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo dell’Assegno di inclusione”. Il nuovo strumento favorisce, quindi, la necessaria interoperabilità, visto anche il percorso di attivazione delle misure, di tutte le piattaforme digitali dei soggetti accreditati al sistema sociale e del lavoro. 

Il portale inizialmente dedicato ai beneficiari di misure per l’inclusione sociale si è, poi, progressivamente, e fisiologicamente aperto a tutti i cittadini a partire dai disoccupati percettori, ad esempio, della Naspi.

La piattaforma permette ai cittadini registrati di accedere alle informazioni ed alle proposte su offerte di lavoro, corsi di formazione, tirocini di orientamento e formazione, progetti utili alla collettività ed altri strumenti di politica attiva del lavoro adeguati alle proprie caratteristiche e competenze. 

Inoltre, il SIISL dovrebbe agevolare, quindi, la ricerca del lavoro e l’individuazione, in maniera “personalizzata”, di idonei percorsi di formazione per gli utenti, tenendo conto sia delle esperienze formative e delle competenze professionali possedute da questi ultimi, sia della disponibilità di offerte di lavoro, corsi di formazione ed altri strumenti di politica attiva disponibili nei diversi territori a partire da quello in cui, ovviamente, la persona vive.

In questo quadro la Manovra non introduce nessuna novità in materia per il 2026, salvo modifiche, sempre possibili, durante l’iter parlamentare.

Più interessante la lettura del Decreto Legge 159 del 2025 in materia di salute e sicurezza sul lavoro, attualmente al Senato per la conversione in legge, che, in particolare all’art.14 amplia l’operatività del SIISL.

Dal 1° aprile 2026, e in ogni caso in attesa del Decreto ministeriale e le circolari varie di attuazione, vi sarà l’obbligo per i datori di lavoro, al fine di fruire dei benefici contributivi, comunque denominati e finanziati con risorse pubbliche, per l’assunzione di personale alle proprie dipendenze, di pubblicare la disponibilità della relativa posizione di lavoro sul Portale. Si specifica, se fosse necessario, che il riconoscimento dei benefici, resta condizionato all’obbligo per il datore di lavoro di garantire il rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Dalla medesima data si prevede la possibilità per i datori di lavori e per i soggetti abilitati e autorizzati di utilizzare il SIISL per le comunicazioni obbligatorie relative alle assunzioni, trasformazioni e cessazioni dei rapporti di lavoro previste dalla normativa vigente. 

Il SIISL potrà, quindi, verificare i dati autocertificati dal lavoratore che si iscrive alla piattaforma ed elaborare gli esiti di tale verifica, mettendoli a  disposizione del datore di lavoro che lo assume, anche al fine di rafforzare le garanzie di affidabilità e sicurezza nella gestione del rapporto di lavoro. 

In una logica di sistema il decreto inserisce l’obbligo per le Agenzie per il Lavoro di pubblicare sul SIISL tutte le posizioni di lavoro che gestiscono, dando, allo stesso tempo, alle Agenzie la facoltà di accedere alla medesima piattaforma per individuare eventuali candidati idonei rispetto alle posizioni lavorative pubblicate.

Infine la nuova normativa prevede l’iscrizione sul SIISL dei lavoratori stranieri che hanno partecipato ad attività di istruzione e di formazione professionale e civico-linguistica nei Paesi di origine, rinviando l’individuazione delle modalità attuative della previsione ad un apposito decreto interministeriale.

Possiamo certamente dire che il legislatore è stato più “soft” rispetto ad alcune bozze circolate sulla stampa, secondo cui l’iscrizione al SIISL e/o la rinuncia ad offerte di lavoro “congrue” consigliate dalla piattaforma, avrebbe portato ad eventi sanzionatori, fino alla perdita del sussidio, per i disoccupati beneficiari di qualsiasi tipologia di sostegno.

La direzione, tuttavia, sembra indicata e sarà, probabilmente, solo questione di tempo. Servirà, in tal senso, una responsabilizzazione dei cittadini che talvolta non ancora danno il giusto peso alla presenza su questi portali.

Bisognerà, però, che i responsabili pubblici di questi processi facciano, almeno nel breve termine, un investimento su quei meccanismi che possano aiutare la “digitalizzazione” dei cittadini correggendo alcune storture, prevedere ad esempio la possibilità di caricare un CV preesistente (tipo Europass) al posto di un inserimento ex novo del proprio curriculum, ma anche implementando i luoghi di “facilitazione”. Un accompagnamento, questo, che potrebbe essere erogato direttamente, per esempio, dagli Urp dei Comuni o, altresì, coinvolgendo Caf, Patronati, Associazioni, etc. in una logica sussidiaria.,

Per troppe persone, infatti, lavoratori stranieri, lavoratori poco digitalizzati, lavoratori senza gli strumenti fisici per poter operare nel sistema (banalmente telefoni adeguati o strumenti di identificazione digitale), questi nuovi meccanismi possono, anziché ridurre le distanze e migliorare le proprie condizioni di vita, diventare fattori di accrescimento, ulteriore, del rischio di esclusione sociale.