Una legge delega che punta allo sviluppo economico

Con l’approvazione definitiva al Senato e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge n. 132 del 2025 l’Italia ha la sua prima legge quadro sull’intelligenza artificiale.

Si tratta di provvedimento atteso, alla luce del Regolamento europeo AI Act in vigore dal 2024, e che prende la forma di una legge delega la quale impegna il Governo, nei prossimi 12 mesi, ad emanare dei decreti legislativi attuativi aventi la finalità di definire gli aspetti operativi di una materia così fluida e trasversale, che permea sia i diversi settori produttivi sia la pubblica amministrazione, sia la giustizia, la sanità, le imprese e i cittadini.

Il testo composto di 28 articoli – e che ha avuto una lunga gestazione in sede di confronto parlamentare – pone al centro il tema dello sviluppo economico e della produttività collocati in una dimensione antropocentrica in un ecosistema che punta alla crescita, all’innovazione e alla sicurezza.

E proprio lo sviluppo economico è un riferimento importante della legge che, all’articolo 5, ribadisce la centralità di tale principio, in capo allo Stato e alle Pubbliche Autorità, ai fini dell’attuazione del disposto normativo.

Un tema che è trasversale e ha diverse chiavi di lettura in tutti i settori produttivi affinché l’IA sia utilizzata «come strumento per migliorare l’interazione uomo-macchina, anche mediante l’applicazione della robotica, nei settori produttivi, la produttività in tutte le catene del valore e le funzioni organizzative, nonché quale strumento utile all’avvio di nuove attività economiche e di supporto al tessuto nazionale produttivo, costituito principalmente di microimprese e di piccole e medie imprese, al fine di accrescere la competitività del sistema economico nazionale e la sovranità tecnologica della Nazione nel quadro della strategia europea».

In tale scenario si collocano gli investimenti, pari a circa 1 miliardo di euro, destinati a startup e PMI attive nell’intelligenza artificiale, nella cybersicurezza e nelle tecnologie emergenti, con l’obiettivo di rafforzare competitività e trasferimento tecnologico.

A livello centrale il coordinamento e l’armonizzazione sono posti in capo alla Strategia nazionale per l’intelligenza artificiale,[1] delineata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri competente in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale, e affidati alla Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) e alla Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) quali Autorità nazionali competenti.

Il lavoro e la dimensione antropocentrica nella visione della legge

Sul fronte del diritto del lavoro l’impianto normativo della legge segue un percorso circolare, che guarda alla tutela e promozione dell’intelligenza artificiale, ponendo al centro la persona e la sua dignità.

La finalità, infatti, è dettare i princìpi in materia di ricerca, sperimentazione, sviluppo, adozione e applicazione di sistemi e di modelli di integrazione e sviluppo delle nuove tecnologie nel rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini e dei lavoratori.

Nelle maglie della legge, in più tratti, assume centralità la dimensione antropocentrica dell’intelligenza artificiale, nel solco di un utilizzo corretto, trasparente e responsabile della stessa, per coglierne le opportunità e al tempo stesso vigilare sui rischi economici e sociali e sull’impatto dello strumento sui diritti fondamentali degli individui.

Ne è conferma nel dettato normativo il disposto contenuto nei princìpi generali, di cui all’articolo 3, comma 3, nel quale si evidenzia che «i sistemi e i modelli di intelligenza artificiale per finalità generali devono essere sviluppati e applicati nel rispetto dell’autonomia e del potere decisionale dell’uomo, della prevenzione del danno, della conoscibilità, della trasparenza, della spiegabilità», assicurando la sorveglianza e l’intervento umano.

L’elemento etico, non citato espressamente nella legge, tuttavia è trasversale e permea la disciplina, che interessa tutti i settori.

In relazione agli aspetti inerenti il diritto del lavoro – contenuti negli articoli 11, 12 e 13 della legge 23 settembre 2025, n. 132 – si evidenzia che l’IA deve essere impiegata per migliorare le condizioni di lavoro, tutelare l’integrità psico-fisica dei lavoratori, accrescere la qualità delle prestazioni lavorative e la produttività delle persone e l’uso degli strumenti deve essere sicuro, affidabile e trasparente nel rispetto della dignità, preservando sempre la riservatezza dei dati. Su tutto fermo restando i princìpi di equità e non discriminazione.

La legge ai fini della sistematizzazione e del monitoraggio prevede l’istituzione di un Osservatorio nazionale sull’adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro – presieduto dal Ministro e da attuare entro i 90 giorni dall’approvazione (della legge) – avente la finalità di definire una strategia sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale «in ambito lavorativo, monitorare l’impatto sul mercato del lavoro e identificare i settori lavorativi maggiormente interessati» dall’avvento della nuova tecnologia.

Professioni intellettuali tra centralità della formazione e “rischi” algoritmici

Il tema del lavoro, nella dimensione più specifica del lavoro autonomo, è presente nella novella legislativa anche nella parte della legge dedicata alle professioni intellettuali relativamente all’utilizzo dell’intelligenza artificiale per l’esercizio delle attività strumentali e di supporto all’attività professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d’opera.

Il presupposto è che, ferma restando la dimensione antropologica, la finalità è tutelare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente; ragion per cui le informazioni relative ai sistemi di  intelligenza artificiale utilizzati dal professionista sono comunicate al soggetto destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo.

Ne discende che la tecnologia debba essere di supporto e non sostitutiva e tal fine assume centralità il ruolo della formazione con la previsione, nei decreti attuativi, di percorsi di alfabetizzazione sull’utilizzo dei sistemi di IA per i professionisti e per gli operatori di intesa con gli ordini professionali e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative e le forme aggregative di tali associazioni.

È trasversale nell’impianto della legge l’intervento che il Governo dovrà attuare, con uno o più decreti, per definire una disciplina organica relativa all’utilizzo di dati, algoritmi e metodi  matematici per l’addestramento di sistemi di intelligenza artificiale senza obblighi ulteriori, negli ambiti soggetti al regolamento (UE) 2024/1689.

Sullo sfondo il tema del divieto di discriminazione legato ai bias algoritmici, che rappresenta un rischio derivante dall’uso dell’intelligenza artificiale, e che dal punto di vista del diritto del lavoro si sostanzia nella previsione di più ampie tutele affinché l’automazione dei sistemi non penalizzi i lavoratori riguardo l’accesso al lavoro, alle opportunità di carriera e rispetto alle condizioni contrattuali.

Scuole, ITS Academy, Università e ricerca: i giovani al centro

La legge contiene anche delle previsioni che delineano l’ambito di applicazione, da definire nel dettaglio con i decreti attuativi, riguardo sia al potenziamento, all’interno dei curricoli scolastici, dello sviluppo di competenze scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche legate alle discipline STEM (per attivare mirate attività di orientamento personalizzato) sia nell’ambito delle istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) sia nei percorsi degli ITS Academy ed enti pubblici di ricerca.

La finalità è duplice e se per un verso si prefigge di promuovere la collaborazione tra università, mondo della ricerca e settore produttivo per spazi di sperimentazione, dall’altro l’obiettivo è incentivare e semplificare le attività di supporto e gli strumenti di cooperazione tra università, ITS Academy e Autorità nazionali competenti.

I giovani sono, altresì, destinatari di misure di sostegno tanto per lo sport e il benessere psicofisico,  attraverso l’attività sportiva, anche ai fini dello sviluppo di soluzioni innovative finalizzate a una maggiore inclusione in ambito sportivo delle persone con disabilità, quanto in materia di percorsi scolastici mirati.

La legge, infatti, prevede che nel Piano didattico personalizzato (PDP) – adottato dall’istituzione scolastica secondaria di secondo grado nell’ambito della propria autonomia – le studentesse e gli studenti ad alto potenziale cognitivo possono essere inseriti in attività volte all’acquisizione di ulteriori competenze attraverso esperienze di apprendimento presso le istituzioni della formazione superiore, come ad esempio le Università. Ciò sarà possibile anche senza il possesso del titolo di studio normalmente richiesto dall’art. 6 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, purché coerente con il percorso di studi e, quindi, con il profilo di uscita dell’indirizzo di studio.

I crediti formativi ottenuti con tali attività saranno poi riconosciuti e valutati all’interno dei successivi percorsi di formazione superiore intrapresi dopo il conseguimento del titolo di scuola secondaria.


[1]Il documento è aggiornato con cadenza biennale dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.